Approvazione
Art. 32
La Giunta e' composta dal Presidente che ne mantiene l'unita' di indirizzo, e da assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. La Giunta e' composta dal Presidente e da sei assessori, tra cui il Vice Presidente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
