Art. 35
L'attivita' della Giunta e' collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilita' dei singoli assessori. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. La Giunta puo' darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attivita'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
