Art. 5
[1]Tutela del patrimonio naturale e culturale
[2]La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettivita' e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute. Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamita' naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio. La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali. A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
