Art. 7
La Regione riconosce il diritto alla salute e rimuove gli ostacoli che possono comprometterla; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrita', alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternita' e della prima infanzia. Adotta misure per la difesa del suolo, per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento. Promuove la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio eliminando gli squilibri civili, culturali, economici e sociali tra le diverse zone delle Marche e realizzando umani e razionali assetti urbanistici. Assume nell'ambito della programmazione regionale particolari iniziative in favore delle zone e comunita' montane.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
