Art. 5
[1]Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
[2]La Regione promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della Campania, e concorre a tutelarli. In particolare: - adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e riserve e la tutela delle caratteristiche ecologiche; - attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento sia atmosferico che delle acque.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
