Approvazione
Art. 6
[1]Tutela della salute dei cittadini
[2]La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove ed attua un'azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti piu' efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini, e specificatamente:
- a)costituisce organismi sanitari ed altri strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro per tutelare la salute e prevenire le cause che le provocano danno;
- b)favorisce la partecipazione dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla gestione degli organismi e degli strumenti antinfortunistici, di medicina preventiva, di igiene generale, di igiene mentale, nonche' di medicina curativa e riabilitativa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
