La Regione promuove lo sviluppo della cultura. Tutela, come beni culturali, il patrimonio storico, artistico e archeologico, i centri storici, la natura e il paesaggio, garantendone il godimento da parte della collettivita'. Interviene per rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado, alla scuola per l'infanzia e all'istruzione permanente di ogni cittadino. Favorisce la creazione di organismi e istituti culturali, ricreativi e sportivi, come strumenti di autonoma vita associativa e di formazione dei cittadini e in particolare dei giovani. Incoraggia la diffusione dello sport dilettantistico anche mediante la creazione di appositi impianti e attrezzature. Sviluppa le attivita' turistiche e il turismo sociale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art5 · fonte su Normattiva