Art. 5
La Regione promuove lo sviluppo della cultura. Tutela, come beni culturali, il patrimonio storico, artistico e archeologico, i centri storici, la natura e il paesaggio, garantendone il godimento da parte della collettivita'. Interviene per rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado, alla scuola per l'infanzia e all'istruzione permanente di ogni cittadino. Favorisce la creazione di organismi e istituti culturali, ricreativi e sportivi, come strumenti di autonoma vita associativa e di formazione dei cittadini e in particolare dei giovani. Incoraggia la diffusione dello sport dilettantistico anche mediante la creazione di appositi impianti e attrezzature. Sviluppa le attivita' turistiche e il turismo sociale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
