Art. 57
[1]Referendum su provvedimenti amministrativi
[2]I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le precedenti norme. E' improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56. Il referendum e' altresi' improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
