[1]Referendum su provvedimenti amministrativi

[2]I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le precedenti norme. E' improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56. Il referendum e' altresi' improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art57 · fonte su Normattiva