[1]Referendum abrogativo

[2]((Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale e' indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali, purche' rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione)). Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Testo vigente dal 3 luglio 1991

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art54 · fonte su Normattiva