Art. 65
[1]Pubblicita' degli atti amministrativi
[2]Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualsiasi cittadino puo' avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo. Il Segretario generale della Regione e' responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
