Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale stabilisce le forme di pubblicita' che, oltre alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi esterni al piu' ampio numero di cittadini. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi che ad essi si riferiscono. Scaduto il termine indicato dalla legge regionale per provvedere, se un ufficio della Regione non risponde entro trenta giorni alla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art60 · fonte su Normattiva