Art. 56
[1]Pubblicazione obbligatoria
[2]La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e' obbligatoria per: - le leggi regionali promulgate; - i Regolamenti regionali promulgati; - tutti i provvedimenti della Regione presi su deliberazione del Consiglio, per estratto; - le ordinanze di promozione di giudizio di legittimita' costituzionale in seguito ad ordinanza della Corte costituzionale di comunicazione alla Regione Liguria interessata; - le ordinanze e le sentenze della Corte costituzionale che respingono istanze relative a questioni di legittimita' costituzionale di interesse della Regione Liguria; - gli atti di costituzione della Regione in giudizi di legittimita' costituzionale; - la notizia del deposito di un ricorso presentato dalla Regione in via principale innanzi la Corte costituzionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
