Approvazione
Art. 64
[1]Consultazione popolare
[2]La Regione puo' deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse. La consultazione puo' essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purche' abbiano compiuto i sedici anni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
