Art. 72
[1]Enti, aziende e societa' regionali
[2]Allo scopo, di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano, di sviluppo, la Regione, quando la delega agli enti locali, non possa essere utilmente esercitata, puo' con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e puo' partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di societa' per azioni. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende. La legge regionale stabilisce le modalita' ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e' equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attivita', sui programmi e sul bilancio di cassa. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle societa' a partecipazione regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
