Approvazione
Art. 58
Per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione puo' con legge:
- a)istituire enti od aziende regionali;
- b)promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra enti locali;
- c)partecipare o promuovere societa' finanziarie regionali. In caso di societa' finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni. La legge regionale regola le finalita', l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e societa' regionali provvedendo ad assicurare che la loro attivita' si svolga conformemente ai principi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati. La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
