Art. 73
[1]Regione e programmazione nazionale
[2]La Regione, soggetto di programmazione, concorre alla formazione ed attuazione del piano nazionale, secondo procedure fissate con legge dello Stato, e con la propria autonoma attivita' di programmazione. La Regione, nella politica di piano, opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese, con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno. Il concorso della Regione avviene assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, nonche' delle organizzazioni economico-sociali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
