[1]Regione e programmazione nazionale

[2]La Regione, soggetto di programmazione, concorre alla formazione ed attuazione del piano nazionale, secondo procedure fissate con legge dello Stato, e con la propria autonoma attivita' di programmazione. La Regione, nella politica di piano, opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese, con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno. Il concorso della Regione avviene assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, nonche' delle organizzazioni economico-sociali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art73 · fonte su Normattiva