Art. 49
[1]Enti e aziende regionali
[2]La Regione puo' con legge istituire enti e aziende dotati di personalita' giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attivita' e servizi che, per la loro articolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali. Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e' equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
