Per attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o a servizi di interesse della Regione o comune ad altre regioni che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere esercitate direttamente o delegate agli enti locali interessati, la Regione puo' con legge:

  • a)istituire enti ed aziende regionali;
  • b)promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale fra enti locali;
  • c)stabilire di partecipare a societa' finanziarie regionali con altri enti pubblici, o promuoverne la costituzione. In caso di societa' finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni. La legge regionale regola le finalita', l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e societa' regionali provvedendo ad assicurare che la loro attivita' si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art69 · fonte su Normattiva