1. La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della comunita' regionale. 2. Concorre quale soggetto essenziale della programmazione nazionale alla determinazione dei suoi obiettivi, nonche' alla formazione ed attuazione degli strumenti generali e settoriali. 3. Strumenti generali e contestuali della programmazione regionale sono il piano regionale di sviluppo ed il piano urbanistico territoriale. 4. Il piano regionale di sviluppo definisce gli obiettivi dello sviluppo complessivo della societa' regionale ed indica le azioni necessarie per conseguirlo. 5. Il piano urbanistico territoriale, approvato con legge, individua le risorse presenti nel territorio regionale ed assume come scelta fondamentale la definizione delle compatibilita' di ogni intervento umano con la tutela del territorio e dell'ambiente regionale. 6. Per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione la Regione predispone programmi pluriennali di attivita' e di spesa per le materie di sua competenza, nonche' per le materie ad essa delegate dallo Stato. 7. La legge detta norme per le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori, nonche' per la verifica dei loro risultati.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art19 · fonte su Normattiva