1. La Regione concorre a promuovere un ordinato ed equilibrato sistema della viabilita' e delle comunicazioni, integrato con il sistema nazionale ed a realizzare ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunita'. 2. Organizza il sistema dei trasporti per garantire la piu' ampia mobilita', individuale e collettiva, all'interno del territorio regionale come area urbana diffusa.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art21 · fonte su Normattiva