Attivita' escursionistica La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attivita' escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonche' per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente articolo e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficolta' del singolo percorso, nonche' le modalita' con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilita' per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, site nei comuni montani.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art22 · fonte su Normattiva