Il Regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle Commissioni. Ogni Consigliere puo' assistere al lavoro delle Commissioni permanenti con diritto di parere scritto. Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente i disegni di legge le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio e danno il parere su provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento. Il Presidente e i membri della Giunta hanno facolta' di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonche', previa intesa con il Presidente del Consiglio, dei titolari degli Uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno facolta' anche di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio. Il Regolamento prevede e disciplina la costituzione ed il funzionamento di Commissioni speciali e di inchiesta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art34 · fonte su Normattiva