Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione. E' istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta allorche' un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza. Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 16. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonche' di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art18 · fonte su Normattiva