Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, nell'ipotesi di dimissioni o cessazioni dalla carica per qualsiasi causa di componenti la Giunta, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altri componenti la Giunta. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica un altro assessore di svolgerne le funzioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art32 · fonte su Normattiva