Art. 48
Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando le relative funzioni ad altro componente la Giunta. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente la Giunta il Presidente incarica altro componente di svolgerne le funzioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
