Art. 31
Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta. Il Presidente e la Giunta decadono altresi' in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la meta' dei componenti la Giunta. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
