Art. 23
In caso di cessazione dalla carica di un assessore, il Presidente della Giunta ne informa subito il Presidente del Consiglio, il quale convoca l'Assemblea per la sostituzione. In caso di impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica altro componente della Giunta di svolgere le funzioni.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
