Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento interno, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse e' fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio. Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la commissione, prima di riferire sul progetto, procede alla audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art39 · fonte su Normattiva