Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio. Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, e' tenuta a procedere all'audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art36 · fonte su Normattiva