I disegni di legge e le proposte di regolamento o di provvedimento amministrativo sono esaminati da una Commissione permanente o speciale del Consiglio che a questo scopo svolge le indagini conoscitive ed esprime il parere se risultano coerenti con il piano approvato. Nel corso delle indagini, oltre alla consultazione dei soggetti indicati nello Statuto, la Commissione puo' sentire singoli cittadini e puo' far partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, i dirigenti dei vari servizi regionali ed esperti estranei al Consiglio. I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati sono sottoposti al Consiglio regionale insieme, al parere, alle osservazioni e alle proposte delle Commissioni consiliari. Ogni Commissione consiliare puo' chiamare la Giunta a riferire sulla sua attivita'. La Giunta deve presentarsi, eventualmente delegando un suo componente, entro quindici giorni dall'invito. Il disegno di legge dopo l'esame della Commissione e' trasmesso al Presidente del Consiglio. Il Presidente lo sottopone all'assemblea che lo approva articolo per articolo e con votazione finale. Il Regolamento disciplina la procedura per la discussione d'urgenza dei disegni di legge e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art46 · fonte su Normattiva