Art. 44
Per l'iniziativa dei regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio si applica la norma dell'articolo 38. L'esame e l'approvazione degli stessi avvengono nei modi previsti dal regolamento consiliare. I regolamenti sono promulgati entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'articolo 125 della Costituzione, e sono pubblicati nei cinque giorni successivi. Il testo del regolamento e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo del regolamento segue la formula: "Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda".
Testo vigente dal 14 giugno 1971
