Art. 61
I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica devono essere esaminati da una Commissione consiliare ed approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale; sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi. Non occorre il visto del Commissario del Governo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
