Il Presidente del Consiglio regionale invia, entro cinque giorni, al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio. Se entro trenta giorni dalla data di ricezione il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto. Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge". Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio". Le leggi regionali sono riprodotte sulla Gazzetta Ufficiale. Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art31 · fonte su Normattiva