La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attivita' politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali. La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilita' dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti imposti dalla legge ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art54 · fonte su Normattiva