La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli Enti locali, dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica. La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione, come modalita' necessarie per una piu' diretta partecipazione dei cittadini.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art53 · fonte su Normattiva