Art. 67
I Comuni, le Province, i comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali partecipano alla programmazione economica e territoriale regionale. La Regione favorisce l'attivita' degli Enti locali, ne coordina l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e ne promuove le forme associative, nel rispetto della loro autonomia. La Regione si avvale, per l'attuazione dei propri piani di assetto territoriale, delle Province, dei Comuni, dei comprensori e delle altre forme associate.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
