Art. 54
In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attivita' legislativa e politico-amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri, enti locali. La Regione promuove, indirizza e coordina l'attivita' degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia. La Regione promuove, altresi', il riordinamento degli enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la piu' rispondente alle esigenze delle collettivita' interessate. La Regione, a tal fine, puo' provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali interessati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
