Art. 61
[1]Enti locali e partecipazione
[2]La Regione assicura la partecipazione dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali alla programmazione economica e di assetto del territorio. Nell'ambito delle rispettive autonomie, la Regione promuove nuove forme associative degli Enti locali. La Regione promuove il riordinamento degli Enti locali, nel rispetto delle loro autonomie, anche attraverso nuove forme associative e di decentramento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
