In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento la Regione instaura un rapporto di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla programmazione regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art54 · fonte su Normattiva