Art. 8
I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Ciascun consigliere regionale ha diritto, di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
