Art. 9
[1]Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione
[2]I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L'esercizio di tale diritto e' disciplinato dal regolamento interno. I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici della Regione e degli Enti o aziende da essa dipendenti, con le modalita' stabilite dal regolamento interno, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
