I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere agli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal Regolamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art16 · fonte su Normattiva