Art. 16
I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere agli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
