I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa delle leggi e di ogni altra deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza e' obbligatoria. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti o aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse degli enti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art19 · fonte su Normattiva