[1]Interrogazioni, interpellanze e mozioni

[2]I Consiglieri regionali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli Enti, aziende o agenzie da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto e' disciplinato dal regolamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art23 · fonte su Normattiva