Art. 23
[1]Interrogazioni, interpellanze e mozioni
[2]I Consiglieri regionali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Ciascun Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli Enti, aziende o agenzie da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto e' disciplinato dal regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
