Approvazione
Art. 14
Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento. Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
