Art. 22
[1]La Giunta delle elezioni
[2]Alla convalida delle elezioni dei consiglieri provvede, a norma del regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni e' nominata nella prima seduta ed e' composta con criterio di proporzionalita' in base alla consistenza numerica dei Gruppi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
