Art. 25
[1]Ufficio di Presidenza
[2]Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari e due Questori i quali costituiscono l'ufficio di presidenza. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. E' proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. All'elezione dei due Vice-presidenti, dei due Segretari e dei due Questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. L'ufficio di presidenza rimane in carica per la durata stabilita dal regolamento. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di ciascun Gruppo consiliare, assume le funzioni di "Giunta delle elezioni" e di "Commissione per il regolamento".
Testo vigente dal 14 giugno 1971
