Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento. Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da apposito regolamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art17 · fonte su Normattiva