[1]Autonomia

[2]Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformita' del proprio Regolamento. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilita' dei servizi e assegna ad essi contributi sullo stanziamento riservato per il funzionamento del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art32 · fonte su Normattiva