Art. 32
[1]Autonomia
[2]Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformita' del proprio Regolamento. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assicura ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilita' dei servizi e assegna ad essi contributi sullo stanziamento riservato per il funzionamento del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
