Art. 30
[1]Autonomia funzionale, organizzativa e contabile
[2]Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, ha, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
